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Dispositivi Prevenzione Infortuni

Secondo l’art. 18 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).

L’art. 74 comma 1 del D.Lgs. 81/08 definisce DPI: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”

Inoltre secondo l’art. 77 del decreto citato il datore di lavoro deve individuare in modo adeguato le caratteristiche dei DPI in base rischi che incorre il lavoratore e deve assicurargli una adeguata formazione circa un l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

Per questa ragione la DAFOR S.r.l. assiste il datore di lavoro nella scelta e nell’ acquisto dei giusti dispositivi di protezione individuali da assegnare al lavoratore e nello stesso tempo li forma sul loro corretto utilizzo.

Nello specifico fornisce:

 

  • Elmetti;
  • Visiere;
  • Occhiali di protezione;
  • Otoprotettori (cuffie e tappi);
  • Facciali filtranti (mascherine), semimaschere e maschere;
  • Guanti in plastica e in maglia d’acciaio;
  • Coperte isotermiche e antifiamma;
  • Proteggi braccia;
  • Panciotto proteggi busto;
  • Giubbotti Termici;
  • Scarpe antinfortunistiche;
  • Dispositivi anticaduta;
  • Abbigliamento da lavoro in genere.